L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO A FAVORE DEL CONIUGE NELLA SEPARAZIONE
Quando due coniugi decidono di separarsi, una delle questioni più importanti da risolvere, accanto all’affidamento dei figli se presenti, è la gestione dei rapporti economici tra le parti.
Se uno dei due coniugi non dispone di redditi adeguati per mantenere un tenore di vita dignitoso, il giudice può disporre un assegno di mantenimento a suo favore. Non si tratta di un automatismo, ma di una misura subordinata all’accertamento di uno squilibrio economico rilevante e della mancanza di mezzi propri.
LA FUNZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
L’assegno di mantenimento previsto in sede di separazione ha natura essenzialmente assistenziale e trova fondamento nell’obbligo di solidarietà coniugale, il quale continua a operare anche dopo la cessazione della convivenza.
La sua funzione è quella di assicurare al coniuge economicamente più debole un sostegno economico per il periodo successivo alla separazione, al fine di consentirgli, nei limiti delle effettive capacità economiche dell’altro coniuge, il mantenimento di un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto nel corso del matrimonio.
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La normativa di riferimento per l’assegno di mantenimento in favore del coniuge separato è contenuta nell’art. 156 c.c., che attribuisce al giudice il potere di disporre un contributo economico periodico a carico del coniuge economicamente più forte, qualora accerti l’inadeguatezza dei mezzi dell’altro e un rilevante squilibrio tra le rispettive condizioni patrimoniali.
Tuttavia, l’interpretazione e l’applicazione concreta di tale disposizione non possono prescindere dall’elaborazione giurisprudenziale, che ha avuto un ruolo determinante nel precisare i criteri di attribuzione, quantificazione, revisione e cessazione dell’assegno.
I PRESUPPOSTI DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO A FAVORE DEL CONIUGE RICHIEDENTE
I presupposti per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento variano a seconda della natura consensuale o giudiziale della separazione.
Nella separazione consensuale
Nel caso di separazione consensuale, i coniugi possono liberamente accordarsi sull’attribuzione e sull’ammontare dell’assegno, purché l’intesa non risulti in contrasto con l’interesse pubblico e sia sottoposta al controllo del giudice, il quale è tenuto a verificare che l’accordo non pregiudichi i diritti fondamentali delle parti e, soprattutto, dei figli eventualmente presenti.
Nella separazione giudiziale
Nel procedimento contenzioso, invece, spetta al giudice verificare la sussistenza dei presupposti per la corresponsione dell’assegno di mantenimento. In caso di accertamento positivo, il giudice stabilirà l’importo dell’assegno tenendo conto delle circostanze specifiche del caso e della situazione reddituale del coniuge obbligato.
I presupposti per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento sono:
1) la separazione non deve essere addebitabile al coniuge richiedente (se vuoi approfondire l’argomento, Ti invito a consultare l’articolo del nostro blog Separazione con addebito: cosa significa?);
2) Il coniuge richiedente non deve disporre di adeguati redditi propri, ossia deve trovarsi in una condizione economica deteriore rispetto al coniuge obbligato;
3) la possibilità economica dell’obbligato: il coniuge tenuto al pagamento deve disporre di un reddito adeguato per far fronte all’obbligo di mantenimento.
Per valutare se sussiste effettivamente uno squilibrio patrimoniale tra i coniugi, è necessario esaminare la situazione economica di entrambi le parti, considerando il tenore di vita goduto durante il matrimonio, il contributo fornito da ciascun coniuge alla vita familiare, la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali future di ciascuno, nonché l’età e le condizioni personali dei coniugi.
CONFRONTO TRA LE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONIUGI
Come poc’anzi accennato, ai fini della valutazione del diritto all’assegno di mantenimento, il giudice è tenuto a ricostruire con precisione la situazione patrimoniale e reddituale di entrambi i coniugi attraverso l’analisi di una pluralità di elementi.
Tali fattori non incidono solo sul riconoscimento del diritto all’assegno ma anche sulla determinazione del relativo ammontare.
I fattori che incidono sul riconoscimento del diritto all’assegno
Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, tra i principali criteri di valutazione rientrano:
– durata del matrimonio: generalmente non incide sul diritto all’assegno, ma può influire sulla sua quantificazione;
– potenzialità lavorative dei coniugi: assumono rilievo le capacità professionali attuali e future, in relazione all’età, al titolo di studio, all’esperienza maturata e al contesto socio-economico. È altresì valutata la concreta possibilità per il coniuge economicamente più debole di svolgere un’attività lavorativa retribuita;
– sussistenza di redditi di qualsiasi natura: vengono considerati, tra gli altri, risparmi, disponibilità liquide, conti correnti, strumenti finanziari e polizze assicurative immediatamente esigibili;
– godimento della casa familiare: l’assegnazione dell’abitazione coniugale, ancorché disposta nell’interesse della prole, comporta comunque un vantaggio per il coniuge assegnatario e uno svantaggio per quello che, pur proprietario o comproprietario, è costretto a lasciarla (Se vuoi approfondire il tema dell’assegnazione della casa familiare, ti invito a consultare l’articolo del nostro blog Assegnazione della casa familiare: una guida completa);
– utilità derivanti da beni immobili: si tiene conto dei benefici economici concretamente ottenibili dalla proprietà di immobili anche se non immediatamente produttivi di reddito;
– incrementi patrimoniali e reddituali sopravvenuti in corso di giudizio: rilevano gli aumenti significativi del patrimonio o dei redditi intervenuti dopo l’introduzione del procedimento di separazione;
– cespiti patrimoniali produttivi di reddito: vengono valutati beni mobili o immobili idonei a generare entrate, anche potenziali;
– esposizioni debitorie: sono considerate le passività gravanti su ciascun coniuge, in particolare se contratte nell’interesse della famiglia;
– vantaggi economici derivanti da convivenze more uxorio: l’instaurazione di una stabile convivenza da parte del coniuge richiedente, se comporta benefici economici, può incidere sull’eventuale riconoscimento o sulla misura dell’assegno.
COME VIENE DETERMINATO L’AMMONTARE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO?
Una volta accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole, il giudice è chiamato a determinarne in concreto l’importo.
A tal fine, dovrà attenersi ai criteri dettati dall’art. 156, comma 2, c.c., che impone di tenere conto delle circostanze e dei redditi del coniuge obbligato.
Per circostanze si intendono tutti quegli elementi di natura economica diversi dal reddito propriamente detto, quali, a titolo esemplificativo: il godimento della casa familiare, la titolarità di beni mobili o immobili, l’entità delle entrate e delle uscite mensili, la durata e le caratteristiche del matrimonio, nonché la disponibilità del coniuge beneficiario a intraprendere un’attività lavorativa.
Tali fattori, valutati unitamente ai redditi, consentono di effettuare un bilanciamento che tenga conto della complessiva situazione economica delle parti, contribuendo a una quantificazione più equa dell’assegno.
L’assegno di mantenimento dovrà risultare proporzionato alle risorse economiche del coniuge obbligato e idoneo a garantire, nei limiti del possibile, un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale, nel rispetto dell’equilibrio economico tra i coniugi.
Una volta acquisita la documentazione reddituale e patrimoniale e svolti, se necessario, i relativi accertamenti fiscali, il giudice, senza ricorrere a formule matematiche predeterminate ma basandosi su una valutazione complessiva dei redditi e delle circostanze specifiche del caso, procede alla determinazione dell’assegno.
DOCUMENTI DA PRODURRE
Quando nel giudizio di separazione si deve accertare il diritto all’assegno di mantenimento e il suo ammontare i coniugi hanno l’onere di produrre i documenti che rivelano la loro situazione economica e patrimoniale.
In particolare, ai sensi dell’art. 473-bis.12, comma 3, c.p.c., ciascuna parte deve depositare, unitamente al ricorso introduttivo o alla memoria difensiva, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
In ogni caso, è opportuno che le parti provvedano al deposito di ogni altro documento utile a ricostruire l’effettiva capacità economica.
Il mancato deposito della documentazione richiesta può dar luogo a presunzioni a sfavore della parte inadempiente, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c.
Oltre a tali documenti, le parti dovranno provvedere a una ricostruzione schematica, anche mediante una semplice elencazione, dell’entità delle spese correnti annuali sostenute per la gestione del nucleo familiare, includendo tutte le voci che concorrono a determinare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. A titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno essere indicati: canoni di locazione e spese condominiali, costi di manutenzione degli immobili nella disponibilità della famiglia, utenze domestiche (luce, gas, acqua, internet), tassa rifiuti, IMU e spese assicurative.
QUANDO SI DETERMINA L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO?
Nella separazione giudiziale, l’assegno di mantenimento viene determinato all’udienza di prima comparizione delle parti mediante l’adozione da parte del giudice dei provvedimenti temporanei e urgenti volti a regolare i rapporti tra i coniugi nella fase interinale del procedimento.
Tali provvedimenti possono essere confermati, modificati o revocati nel corso del giudizio, fino alla decisione definitiva del Tribunale.
DA QUANDO DECORRE L’OBBLIGO DEL PAGAMENTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO?
Il coniuge è obbligato al pagamento dell’assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione a partire dalla data della domanda, in applicazione del principio secondo cui un diritto non può essere pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass. n. 23938 del 2008).
MODIFICA O REVOCA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
Una volta riconosciuto, in sede di separazione consensuale o giudiziale, il diritto di uno dei coniugi a percepire l’assegno di mantenimento, è possibile, nel tempo, procedere alla modifica dell’importo originariamente stabilito o alla sua revoca.
Le modalità per ottenere tale modifica o revoca sono due:
1) La procedura giudiziale, che presuppone l’esistenza di giustificati motivi, ovvero il sopravvenire di fatti nuovi idonei a incidere in modo significativo sull’equilibrio economico tra i coniugi, così come definito al momento della separazione. Tali circostanze possono consistere, ad esempio, in una perdita significativa di reddito, nell’acquisizione di nuove fonti di sostentamento da parte del coniuge beneficiario, o nell’insorgere di nuove necessità. Il Tribunale, su istanza della parte interessata, valuterà la sussistenza di tali mutamenti, decidendo se procedere alla modifica o alla revoca dell’assegno. La richiesta dovrà essere supportata da idonea documentazione (come dichiarazioni fiscali, contratti di lavoro, certificazioni mediche) che dimostri il cambiamento della situazione economica rispetto a quella valutata in sede di separazione.
2) L’accordo consensuale, che consente ai coniugi di modificare liberamente l’importo dell’assegno o di concordarne la cessazione, anche in assenza di giustificati motivi, purché vi sia il consenso di entrambe le parti.
IL GIUDICE PUÒ DISPORRE D’UFFICIO L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO?
Il giudice può disporre un assegno di mantenimento solo in presenza di un’espressa richiesta del coniuge economicamente più debole. Questo significa che il giudice non potrà pertanto disporlo d’ufficio.
IN CONCLUSIONE
In conclusione, l’assegno di mantenimento è uno strumento pensato per offrire un sostegno al coniuge che, dopo la separazione, si trova in una condizione economica più debole.
Tuttavia, ogni situazione familiare è unica e va analizzata con attenzione.
Se hai bisogno di una consulenza personalizzata, il nostro studio è a tua disposizione per aiutarti a tutelare al meglio i tuoi diritti.
Avvocato Cristiano Galli
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