A CHI SPETTA L’ASSEGNO UNICO IN CASO DI SEPARAZIONE?
Molto spesso mi trovo di fronte a clienti che mi dicono: “Avvocato io e mia moglie ci vogliamo separare. Fino adesso ho percepito io gli assegni per i figli. A chi spetta l’assegno unico in caso di separazione?”
Prima di rispondere a tale quesito, è utile chiarire brevemente che cos’è l’assegno unico e quale funzione assolve.
CHE COS’È L’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE?
L’assegno unico universale (AUU) è una misura economica introdotta dallo Stato italiano per sostenere le famiglie con figli a carico.
La sua finalità è quella di favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l’occupazione, in particolare quella femminile.
È stato istituito dal Decreto Legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021, con l’obiettivo di semplificare il sistema dei sussidi familiari, unificando diverse prestazioni precedenti in un’unica misura.
Viene erogato mensilmente dall’INPS e il suo importo varia in base alla situazione economica del nucleo familiare, calcolata sulla base dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).
Concorrono alla determinazione dell’importo anche altri fattori, come:
– il numero di figli;
– l’età degli stessi;
– l’eventuale presenza di disabilità;
– la condizione lavorativa dei genitori.
L’assegno è riconosciuto a prescindere dallo stato civile dei genitori: spetta, quindi, ai genitori con figli a carico anche in caso di separazione o divorzio.
A CHI È DESTINATO L’ASSEGNO UNICO?
L’assegno unico è destinato a tutti i nuclei familiari con figli a carico, senza distinzione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi e, come anzidetto, indipendentemente dallo stato civile dei genitori (siano essi coniugati, separati, divorziati o non conviventi).
Spetta a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al compimento dei 21 anni di età dei figli, purché questi frequentino un percorso di formazione scolastica o universitaria, svolgano un tirocinio o un’attività lavorativa con reddito contenuto, siano iscritti come disoccupati presso i centri per l’impiego o prestino servizio civile universale.
Per i figli con disabilità non è previsto alcun limite di età: in questi casi, l’assegno è riconosciuto anche oltre i 21 anni.
Pur essendo riconosciuto a prescindere dal reddito, l’importo effettivo dell’assegno varia in base all’ISEE e ad altri fattori che riflettono la condizione economica del nucleo familiare.
CHI PUÒ RICHIEDERLO?
La domanda per l’assegno unico può essere presentata da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, indipendentemente dal fatto che convivano o meno.
In alternativa, se il figlio è maggiorenne e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, può presentare autonomamente la richiesta, indicando se intende ricevere direttamente l’importo.
In questo caso, la domanda del figlio sostituisce quella eventualmente già presentata dal genitore.
COME SI RICHIEDE L’ASSEGNO UNICO?
Per richiedere l’Assegno Unico Universale per i figli a carico, è necessario presentare domanda all’INPS.
La domanda può essere presentata online sul sito dell’INPS, tramite il Contact Center dell’INPS o attraverso gli enti di patronato.
L’accesso al servizio online dell’INPS richiede l’utilizzo di SPID, CIE o CNS.
COME VIENE EROGATO L’ASSEGNO UNICO?
L’assegno unico viene erogato direttamente dall’INPS con accredito mensile sul conto corrente bancario o postale indicato in fase di domanda.
RAPPORTO CON LE ALTRE MISURE DI SOSTEGNO
La percezione dell’assegno è compatibile con:
– Reddito di cittadinanza: l’assegno è corrisposto congiuntamente ad esso, secondo le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza. Ai fini della determinazione dell’importo complessivo, si tiene eventualmente conto della quota del Reddito di cittadinanza attribuibile ai minori presenti nel nucleo familiare;
– Altri contributi regionali e locali: l’assegno è compatibile con eventuali misure economiche in favore dei figli a carico, erogate da Regioni, Province autonome (Trento e Bolzano) o enti locali.
Inoltre, l’assegno non rileva ai fini della richiesta o del calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali o di altri benefici e prestazioni sociali previste da normative a tutela dei figli con disabilità.
Le borse di lavoro volte all’inclusione o all’avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell’accesso e del calcolo.
A CHI SPETTA L’ASSEGNO UNICO IN CASO DI SEPARAZIONE?
In caso di separazione tra i genitori, l’assegno unico spetta di regola a entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021.
Tale norma, invero, dispone espressamente che “ L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.”.
Dunque, in assenza di un accordo diverso, l’INPS provvede ad erogare l’importo in pari misura (50%) a ciascun genitore, anche se non più conviventi.
La situazione può cambiare in base a due fattori:
– la presenza o meno di un accordo tra i genitori sulla modalità di erogazione dell’assegno;
– il tipo di affidamento stabilito dal giudice.
Vediamo le ipotesi principali:
– In caso di affidamento condiviso e in assenza di accordo, l’INPS eroga automaticamente il 50% dell’assegno a ciascun genitore, purché entrambi risultino titolari della responsabilità genitoriale e abbiano fornito le proprie coordinate bancarie.
– In caso di affidamento condiviso e con accordo tra le parti, è possibile che l’intero importo venga accreditato a uno solo dei genitori, previa indicazione nella domanda all’INPS e con il consenso dell’altro genitore. Tale modalità può essere anche prevista nel provvedimento del giudice.
– In caso di affidamento esclusivo del figlio a uno solo dei genitori, l’intero importo dell’assegno spetta al genitore affidatario, salvo diversa disposizione del giudice.
In ogni caso, è opportuno che la domanda di assegno unico sia aggiornata a seguito della separazione, indicando all’INPS la nuova composizione del nucleo familiare, l’eventuale affidamento esclusivo, nonché il provvedimento giudiziale da cui si evince il diritto a percepire interamente l’assegno unico o l’accordo tra le parti (sentenza di omologa della separazione, sentenza giudiziale di separazione).
L’ASSEGNO UNICO INCIDE SUL MANTENIMENTO DEL FIGLIO?
L’assegno unico universale non sostituisce l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in favore del figlio ma può influire sulla sua quantificazione.
Questo perché l’assegno unico è una misura economica erogata direttamente ai genitori per contribuire alle spese legate ai figli mentre l’assegno di mantenimento è un obbligo previsto a carico del genitore non collocatario.
Quando l’assegno unico viene versato interamente a uno dei due genitori, il giudice può tenerne conto nella determinazione dell’assegno di mantenimento. In particolare, se ritiene che l’importo dell’assegno unico già copra parte delle esigenze del figlio, può decidere di ridurre la somma dovuta dall’altro genitore a titolo di mantenimento.
Non esiste però una regola fissa: la valutazione è sempre rimessa al giudice, che deciderà tenendo conto della situazione economica di entrambi i genitori, delle necessità del figlio e dell’eventuale accordo raggiunto tra le parti.
Se desideri approfondire come viene calcolato l’assegno di mantenimento in favore del figlio, ti invitiamo a leggere l’articolo dedicato sul nostro blog Calcolo assegno di mantenimento figlio.
CONSIGLI PRATICI
Come abbiamo visto, l’assegno unico non spetta interamente al coniuge collocatario dei figli per diritto.
Pertanto, qualora si raggiunga un accordo con il proprio partner in cui si è disponibili e riconoscergli interamente l’assegno unico, durante le trattative è bene sottolineare che questa disponibilità non dev’essere data per scontata.
È dovere della parte e del proprio avvocato valorizzare opportunamente tale attribuzione anche al fine di ottenere una riduzione dell’importo del mantenimento dovuto per i figli.
Tale pattuizione dovrà necessariamente essere riportata all’interno del ricorso introduttivo dove sono descritte le condizioni.
IL POTERE DEL GIUDICE NELL’ATTRIBUZIONE DELL’ASSEGNO UNICO IN CASO DI SEPARAZIONE
La giurisprudenza più recente conferma che il giudice, nell’ambito di un procedimento di separazione o divorzio, può attribuire a uno solo dei genitori il diritto a percepire l’intero assegno unico, anche in presenza di affidamento condiviso, se ciò risponde all’interesse del minore.
Ad esempio, con l’ordinanza n. 4672/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice della famiglia ha il potere di attribuire ad un unico genitore l’assegno unico anche quando si è in presenza di un affidamento condiviso.
Con tale principio la Corte ha riconosciuto al giudice della famiglia un ampio margine di discrezionalità, consentendogli di attribuire interamente l’assegno ad un solo genitore qualora lo ritenga necessario per soddisfare esigenze pratiche del minore, soprattutto, nell’ interesse dello stesso.
CONCLUSIONI
L’assegno unico universale rappresenta un sostegno fondamentale per le famiglie con figli.
In caso di separazione, tuttavia, è essenziale valutare attentamente se attribuirlo interamente a uno solo dei genitori o dividerlo a metà.
È importante ricordare che l’assegno unico non spetta automaticamente al genitore collocatario.
L’eventuale decisione di attribuire interamente l’assegno unico a uno solo dei genitori deve essere preliminarmente e accuratamente valutata dalle parti quale soluzione rispondente all’interesse del minore, quindi valorizzata nelle trattative e infine esplicitamente riportata nelle condizioni di separazione o divorzio.
Avvocato Cristiano Galli
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