Amministratore di sostegno lite tra fratelli

da | Mag 23, 2025 | News

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO LITE TRA FRATELLI

La domanda che spesso mi viene posta dai clienti durante le riunioni è: è giusto proporre la nomina di un amministratore di sostegno esterno in caso di lite tra i fratelli per provvedere alla gestione sia dei beni patrimoniali che della cura della persona dell’anziano genitore?

Una delle ipotesi più frequenti che accade quando un genitore diventa anziano è che i figli di quest’ultimo si trovino spesso in disaccordo su quali decisioni debbano essere adottate per tutelare il parente.

Per rispondere a questa domanda è opportuno esaminare prima le caratteristiche principali dell’istituto in commento.

L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: CARATTERI DELL’ISTITUTO

L’amministrazione di sostegno è una misura di protezione a tutela delle persone fragili che è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004 n. 6.

Possiamo dire che questa legge ha operato una vera e propria rivoluzione istituzionale e culturale nell’ambito della tutela dei diritti dei soggetti fragili.

Tale istituto, invero, ha affiancato i rimedi ordinamentali più rigidi (come l’interdizione e l’inabilitazione) consentendo di realizzare in favore dei beneficiari degli interventi più flessibili e personalizzati che rispondano nel concreto alle specifiche esigenze di ogni soggetto.

A differenza dell’interdizione, l’amministrazione di sostegno è una misura duttile e meno invasiva che consente di tutelare quei soggetti che si trova nell’impossibilità anche solo parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi.

L’ambito di attività dell’amministratore di sostegno e i poteri connessi alla sua funzione possono essere più o meno ampi a seconda delle specifiche esigenze del beneficiario.

L’attività dell’amministratore di sostegno può riguardare anche il compimento di singoli atti a tutela del soggetto.

Ad esempio, l’attività dell’amministratore di sostegno può concretarsi nell’espletamento di uno o più atti di natura patrimoniale, oppure nel compimento di attività che interessano la sola cura della persona, come nel caso dell’espressione del consenso informato in materia medico-sanitaria, in luogo del beneficiario.

LA SCELTA DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

A norma dell’art. 408 c.c. la scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

L’amministratore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, tra i familiari più stretti del beneficiario (coniuge non separato, una persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, e comunque un parente entro il quarto grado).

L’articolo 408 c.c. in ordine alla scelta dell’amministratore di sostegno non contiene un ordine preferenziale dei soggetti da nominare che privilegia un soggetto rispetto ad un altro tra quelli citati dalla norma.

La designazione dell’amministratore di sostegno è un atto proprio del Giudice Tutelare che compete solo a lui.

Al riguardo, lo stesso art 408 c.c., al comma 4, chiarisce che il giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, e nel caso di designazione dell’interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea diversa dai familiari citati dalla norma.

Tale potere, pertanto, consente al Giudice Tutelare di poter disattendere anche l’indicazione dell’amministratore svolta direttamente dal beneficiario.

QUANDO IL GIUDICE PREFERISCE NOMINARE UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ESTERNO?

Come già evidenziato, in assenza di ragioni ostative, il giudice tutelare tende normalmente a nominare un amministratore di sostegno scelto all’interno della cerchia familiare del beneficiario.

Tuttavia, vi sono specifiche circostanze in cui la giurisprudenza ha ritenuto preferibile, o addirittura necessario, ricorrere a un soggetto terzo, esterno al nucleo familiare:

– in caso di conflitto tra familiari

in questo caso la giurisprudenza ha opportunamente chiarito che la nomina di un amministratore di sostegno terzo rispetto ai familiari consente a quest’ultimo di amministrare gli interessi del beneficiario con la dovuta imparzialità senza che eventuali iniziative assunte a tutela del beneficiario possano acuire i conflitti già presenti tra i familiari (C. Cass, sent. n. 14190/2013).

– quando il familiare designato non è in possesso delle competenze specifiche per garantire un’adeguata protezione del soggetto fragile

Al riguardo, si segnala una peculiare pronuncia del Tribunale di Genova del 4 giugno del 2021, in cui il giudice tutelare, stante la consistenza e la complessità del patrimonio mobiliare e immobiliare da amministrare, ha ritenuto opportuno nel caso specifico di prevedere la nomina di due amministratori di sostegno provvisori.

Ciò chiarito, possiamo ora rispondere al quesito inizialmente posto.

È OPPORTUNA LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ESTERNO IN CASO DI LITE TRA FRATELLI?

Alla luce di quanto detto, posso affermare, anche sulla base dell’esperienza professionale, che sì, in presenza di un conflitto tra fratelli tale da compromettere una gestione serena, trasparente e condivisa degli interessi dell’anziano genitore, si rende senz’altro opportuna la nomina di un amministratore di sostegno esterno.

Questa scelta tutela il beneficiario dalle dinamiche familiari disfunzionali, garantendo una gestione imparziale, professionale e rispettosa dei suoi diritti e delle sue esigenze. Inoltre, consente di prevenire future contestazioni da parte degli altri familiari, riducendo il rischio di ulteriori tensioni o ricorsi giudiziari.

Anche la giurisprudenza più recente ha confermato tale indirizzo precisando che “In tema di nomina dell’amministratore di sostegno, qualora sia accertato che sussista un conflitto endo-familiare che, in quanto fonte di stress e di disagi, non garantisca un’adeguata rete protettiva per il beneficiario, diretta a preservarne gli interessi personali e patrimoniali, trova fondamento la nomina, quale amministratore, di un estraneo al nucleo familiare il cui compito primario consisterà nella ricostituzione della necessaria rete protettiva, in funzione della migliore cura degli interessi del beneficiario” (Cass., ord. n. 13612 del 2024).

IL NOSTRO CONSIGLIO

In presenza di una elevata conflittualità familiare, riteniamo opportuno seguire una delle seguenti strade:

  • Qualora vi sia possibilità di dialogo, è consigliabile che i familiari convergano sulla nomina di un professionista terzo, ritenuto da tutti affidabile, da proporre al Giudice per l’assunzione dell’incarico.
  • In assenza di accordo, è invece opportuno rappresentare in modo circostanziato al Giudice la situazione di contrasto affinché il medesimo possa valutare autonomamente la nomina della figura più idonea a tutelare l’interesse del beneficiario.

MA CHI LO PAGA L’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO?

Una delle principali preoccupazioni dei familiari, in particolare dei figli, quando il Giudice tutelare nomina un amministratore di sostegno esterno alla cerchia familiare riguarda l’aspetto economico dell’incarico.

La normativa non prevede un importo fisso: spetta al Giudice tutelare determinare un’indennità equa, tenendo conto della natura dell’attività svolta, della complessità dell’incarico e del valore del patrimonio da amministrare.

Di regola, tale indennità è a carico del beneficiario, ossia della persona assistita, e viene liquidata con apposito decreto del Giudice tutelare.

Tuttavia, nei casi di incapienza del beneficiario, l’amministratore di sostegno potrà attivarsi presso il Comune di residenza per richiedere un’eventuale integrazione economica a favore del beneficiario.

CONCLUSIONI

In conclusione, la nomina di un amministratore di sostegno esterno si rivela spesso la soluzione più equilibrata e funzionale nei casi in cui tra i fratelli sorgano contrasti insanabili sulla gestione della persona e del patrimonio del genitore anziano.

Affidare l’incarico a un soggetto terzo, scelto dal giudice tutelare tra persone idonee e competenti, consente non solo di tutelare concretamente il beneficiario, ma anche di evitare che le tensioni familiari compromettano decisioni delicate. Inoltre, la presenza di un amministratore imparziale riduce il rischio di contestazioni e sospetti reciproci tra i parenti, favorendo una gestione trasparente, professionale e conforme all’interesse esclusivo della persona fragile.

Avvocato Cristiano Galli

 

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