Il collocamento dei minori: una guida completa

da | Mag 9, 2025 | News

IL COLLOCAMENTO DEI MINORI: UNA GUIDA COMPLETA

L’art. 337-ter, comma 2, c.c., stabilisce che il giudice debba determinare i tempi e le modalità di permanenza dei figli minori presso ciascun genitore.

Si tratta di una norma formulata in modo volutamente generico, poiché ogni situazione familiare presenta peculiarità uniche che richiedono un’attenta valutazione da parte dell’autorità giudiziaria.

Un principio fondamentale, valido per ogni contesto familiare, è che l’affidamento condiviso (analizzato nel dettaglio in questo articolo: Affidamento condiviso) non implica necessariamente una suddivisione matematica e paritaria del tempo di permanenza del minore con ciascun genitore.

Sebbene il figlio minorenne abbia diritto a trascorrere con entrambi i genitori tempi di durata sostanzialmente analoga, ciò che deve essere prioritariamente garantito è la qualità del tempo trascorso insieme piuttosto che una rigida equità nella ripartizione dei giorni.

Vediamo insieme ora i tipi di collocamento previsti nel nostro ordinamento giuridico.

TIPI DI COLLOCAMENTO DEI MINORI

La tipologia di collocamento applicato al minore può essere scelto di comune accordo tra i coniugi o, in caso di disaccordo, dal giudice in sede di contenzioso.

Il collocamento dei minori può essere disposto in 3 possibili forme:

collocamento prevalente: è la forma più diffusa e prevede che i figli risiedano in prevalenza presso l’abitazione del genitore collocatario ritenuto più idoneo;

collocamento a residenza alternata o turnaria: i figli alternano periodi di convivenza presso l’abitazione di ciascuno dei genitori;

collocamento invariato: i minori abitano stabilmente in una casa e i genitori si alternano nell’accudirli.

COLLOCAMENTO PREVALENTE PRESSO UN GENTORE

Il collocamento prevalente rappresenta senz’altro la forma di collocamento più diffusa nella prassi e prevede che il figlio o i figli minori risiedano in prevalenza presso l’abitazione del genitore ritenuto più idoneo, definito anche genitore collocatario.

Tale tipo di collocamento dei minori è la soluzione vista con maggior favore da parte dei giudici poiché si presume che lo stesso garantisca maggiormente l’interesse esclusivo del minore in quanto il continuo e periodico cambiamento della collocazione e della gestione del quotidiano potrebbe provocare nel minore la perdita di punti di riferimento stabili.

Come avviene l’individuazione del genitore collocatario?

L’individuazione del genitore collocatario avviene all’esito di un giudizio prognostico che il giudice compie nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, in merito alle capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione che viene a crearsi a seguito della disgregazione dell’unione familiare.

Questo giudizio viene effettuato, sulla base di elementi concreti, tenendo in considerazione il modo in cui il padre e la madre hanno svolto in precedenza i propri compiti, le rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione, e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché la personalità di ciascun genitore, le sue consuetudini di vita e l’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore (vedasi a riguardo C. Cass., sent. 3913 del 2018).

La giurisprudenza ha inoltre precisato che nell’individuazione del genitore non collocatario non può trovare applicazione il cd. principio della maternal preference, poiché trattasi di un criterio interpretativo non previsto dalla legge e in contrasto con i principi posti alla base dell’affidamento condiviso (Trib. Milano, decreto del 13 ottobre 2016).

Diritto di visita del genitore non collocatario

Una volta disposto il collocamento dei minori presso un genitore, devono essere necessariamente stabiliti i tempi e le modalità di frequentazione del genitore non collocatario.

Tale necessità sorge proprio per garantire ai figli rapporti equilibrati e costanti con entrambi i genitori.

Di regola, quindi, l’accordo di separazione raggiunto tra i coniugi o la sentenza del giudice in caso di contenzioso deve segnatamente specificare quando il genitore collocatario può ospitare o incontrare i figli, quando può tenersi con sé per la notte nonché quando può trascorrere con loro le vacanze o le altre festività.

Deve pertanto essere fissato un calendario delle visite.

Vi anticipo che nulla vieta ai genitori, come io usualmente suggerisco loro, di prevedere all’interno delle condizioni clausole più elastiche che consentano al genitore non collocatario di poter vedere, previo accordo con l’altro genitore, il figlio anche in momenti diversi rispetto a quelli stabiliti dal calendario.

In ogni caso, nell’interesse superiore del minore deve essere sempre garantito il rispetto della bigenitorialità, pertanto, oltre ai weekend alternati con il minore al genitore non collocatario verrà data la possibilità di tenere con sé i figli anche in giorni infrasettimanali.

La medesima giurisprudenza di legittimità ha precisato che il giudice, partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, deve tenere conto del diritto del minore a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo (C. Cass., sent. n. 3652).

Diritto di visita quando il figlio è ancora in tenera età

Quando il minore è di età particolarmente giovane, i periodi di permanenza presso il genitore non collocatario possono essere inizialmente limitati, tenendo conto delle sue abitudini di vita, per poi essere progressivamente ampliati. La giurisprudenza ha individuato nel compimento del quarto anno di età un punto di riferimento per la determinazione della disciplina del diritto di visita, precisando che, prima di tale età, i tempi di frequentazione possono essere più contenuti (C. Cass., sent. n. 273/2014).

COLLOCAMENTO ALTERNATO  PRESSO I GENITORI

È possibile stabilire che il minore alterni periodi di convivenza presso ciascuno dei genitori.

È doveroso precisare sin da subito che tale forma di collocamento è applicata molto raramente dalla giurisprudenza.

Tale forma di collocamento viene usualmente applicata solo laddove vi è un preciso accordo tra i genitori e quando anche i minori coinvolti condividono la soluzione.

Per questo motivo, come spesso chiarisco ai clienti durante gli incontri in studio, ottenere l’applicazione di questo tipo di collocamento dei minori in sede contenziosa risulta particolarmente difficile.

Spesso questo tipo di collocamento non è visto di buon occhio da una parte della giurisprudenza poiché può determinare nei minori, costretti a continui cambi di residenza e di gestione del quotidiano, la perdita dei necessari punti di riferimento (si veda in tal senso (C. Cass., sent. n. 21099 del 2007).

COLLOCAMENTO INVARIATO

Per garantire stabilità ai figli minori ed evitare continui spostamenti di residenza, i genitori possono concordare un affidamento condiviso con collocamento presso l’abitazione familiare, alternandosi settimanalmente nella convivenza con i figli.

In questo caso, i figli rimangono nell’ambiente domestico nel quale sono cresciuti conservando le proprie abitudini e interessi mentre sono i genitori ad alternarsi nell’abitazione.

È una soluzione che viene adottata meno frequentemente rispetto all’affidamento con collocazione prevalente presso uno dei genitori, ma può essere particolarmente indicata quando entrambi i genitori sono fortemente coinvolti nella vita dei figli e vi è un clima di positiva cooperazione tra le parti.

DUE FRATELLI POSSONO ESSERE COLLOCATI PRESSO DUE GENITORI DIVERSI?

La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, in caso di separazione dei genitori, i figli dovrebbero essere collocati presso lo stesso genitore al fine di garantire il diritto fondamentale alla relazione fraterna (Cass., sent. n. 12957/2018). Una diversa soluzione è ammissibile solo qualora risulti maggiormente rispondente al loro interesse.

EFFETTI DEL COLLOCAMENTO SULL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL MINORE

Il tipo di collocamento scelto dai genitori incide inevitabilmente anche sull’assegno di mantenimento. Rammentiamo che l’assegno di mantenimento è destinato a coprire le spese ordinarie quotidiane del minore, come vitto, abbigliamento, istruzione e assistenza sanitaria, e il suo importo viene determinato in base alle esigenze del minore e alle possibilità economiche dei genitori.

Nel caso del collocamento prevalente, il genitore collocatario, che generalmente accoglie il minore nella propria abitazione per la maggior parte del tempo, è colui che ha la responsabilità primaria delle spese quotidiane. Pertanto, l’altro genitore, che non ha il minore con sé per la maggior parte del tempo, è tenuto a versare un assegno di mantenimento a favore del genitore collocatario per contribuire a queste spese. La somma di tale assegno viene determinata in base alla capacità economica di ciascun genitore e alle necessità del minore.

Nel caso del collocamento alternato o in quello invariato, ossia quando il minore trascorre tempi simili o equamente suddivisi presso entrambi i genitori, l’importo dell’assegno di mantenimento può essere ridotto o anche azzerato, a meno che non emerga una significativa disparità nelle risorse economiche dei genitori. In questi casi, i genitori provvedono direttamente alle spese ordinarie del minore (cd. mantenimento diretto) e si suddividono equamente le spese straordinarie, come quelle per la salute, l’istruzione e le attività extra-scolastiche.

Se desideri approfondire come si calcola il mantenimento del minore consulta l’articolo del nostro blog Calcolo assegno di mantenimento figlio.

SE IL GENITORE COLLOCATARIO SI TRASFERISCE PERDE IL PROPRIO DIRITTO A TENERE I FIGLI?

Questa è una domanda ricorrente tra i genitori in fase di separazione. La giurisprudenza ha chiarito che il solo trasferimento del genitore collocatario non è sufficiente a giustificare un cambio di collocamento, ma deve essere valutato caso per caso. Il giudice deve verificare se il trasferimento incida negativamente sull’interesse del minore e sulla relazione con l’altro genitore. Pertanto, qualora il trasferimento sia giustificato da ragioni valide e non pregiudichi il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, il collocamento potrà rimanere invariato (si veda in tal senso C. Cass., ord. n. 4796 del 2022).

CONCLUSIONI

La determinazione del collocamento dei minori è una questione complessa, che richiede un’attenta valutazione dell’interesse superiore del minore. Ogni situazione familiare, pertanto, deve essere valutata caso per caso, con l’obiettivo di garantire stabilità e continuità affettiva al minore preservando al contempo il diritto di entrambi i genitori a mantenere un rapporto significativo con i figli.

Avvocato Cristiano Galli

 

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