Contratto di convivenza: una guida completa

da | Gen 9, 2026 | News

CONTRATTO DI CONVIVENZA: UNA GUIDA COMPLETA

Come abbiamo già evidenziato nell’articolo dedicato alla convivenza di fatto Convivenza di fatto: una guida completa, i conviventi di fatto possono regolare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune mediante la sottoscrizione di un contratto di convivenza, ai sensi dell’art. 1, comma 50, della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. Legge sulle Unioni Civili).

Già prima dell’entrata in vigore di tale legge, il contratto di convivenza era ampiamente utilizzato nella prassi.

Poteva essere stipulato prima dell’inizio della convivenza, ad esempio per pianificare la gestione di beni comuni come l’acquisto di un immobile, oppure per disciplinare le conseguenze economiche in caso di cessazione del rapporto.

Nei paragrafi che seguono analizzeremo nel dettaglio le caratteristiche del contratto di convivenza, il suo oggetto, gli effetti giuridici e le modalità di cessazione.

FORMA E VALIDITÀ DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Il contratto di convivenza, nonché le sue eventuali modifiche e il relativo scioglimento, deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità.

Tale forma può essere costituita tramite atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, i quali attestano la conformità del contratto alle norme imperative e all’ordine pubblico.

TRASMISSIONE E ISCRIZIONE AL COMUNE

Per essere opponibile ai terzi, il professionista che ha ricevuto l’atto o autenticato le sottoscrizioni deve entro 10 giorni trasmettere copia del contratto al comune di residenza dei conviventi, affinché venga iscritta all’anagrafe.

Questo sistema consente a chiunque di verificare se tra due soggetti esiste una situazione di convivenza registrata e se questa convivenza è stata regolata dal punto di vista patrimoniale.

Nota importante: la registrazione della convivenza di fatto all’anagrafe comunale rappresenta il primo passo obbligatorio per il riconoscimento dei diritti e doveri previsti dalla legge.

Il contratto di convivenza, invece, è facoltativo e può essere redatto anche in un momento successivo alla registrazione anagrafica, consentendo di disciplinare in maniera più dettagliata i rapporti tra i conviventi, con particolare riferimento agli aspetti patrimoniali.

OGGETTO E CONTENUTI TIPICI E ATIPICI DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Nel definire il contenuto del contratto di convivenza occorre distinguere tra le previsioni imposte dalla normativa vigente e quelle che, pur non essendo obbligatorie, sono state individuate e sistematizzate dalla prassi notarile e dalla dottrina.

Sotto il profilo legale, l’art. 1, comma 53, della Legge sulle Unioni Civili richiede l’indicazione dell’indirizzo al quale ciascuna parte intende ricevere le comunicazioni inerenti al rapporto.

I conviventi possono inoltre disciplinare:

  •  la residenza scelta;
  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune, proporzionate alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro, anche casalingo;
  • l’adozione del regime patrimoniale della comunione dei beni.

Accanto a tali previsioni, la prassi notarile e la dottrina hanno definito un insieme di clausole ulteriori, oggi frequentemente inserite nei contratti di convivenza, volte a regolare in modo più completo gli aspetti patrimoniali del rapporto.

IL CONTENUTO ATIPICO DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA: LE CLAUSOLE PIÙ COMUNI NELLA PRASSI

a) Regime patrimoniale

I conviventi possono disciplinare il regime dei beni acquistati durante la convivenza, siano essi immobili, mobili, mobili registrati o titoli.

Possono scegliere di applicare il regime della comunione legale.

b) Modalità di uso della casa

I conviventi possono disciplinare le modalità di utilizzo della casa adibita a residenza comune, indipendentemente dal fatto che sia di proprietà di uno dei conviventi, di entrambi o soggetta a locazione. Ad esempio, è possibile attribuire a uno dei conviventi il diritto di abitazione, il comodato, l’usufrutto o la proprietà della casa.

c) Ripartizione delle spese durante la convivenza

I conviventi possono stabilire modalità e proporzioni di contribuzione alle spese ordinarie e straordinarie connesse alla vita comune e alle attività domestiche ed extra-domestiche.

Generalmente, le spese vengono ripartite in relazione alle rispettive sostanze economiche e alla capacità di lavoro professionale e casalingo, in analogia a quanto previsto dall’art. 154 c.c. per i coniugi.

Ad esempio, un convivente può assumersi l’obbligo di mantenere l’altro, a fronte di una controprestazione che può consistere in: cessione di capitale, prestazione di lavoro domestico o messa a disposizione di determinati beni.

Le somme versate in misura maggiore da un convivente, in ragione di difficoltà economiche o lavorative dell’altro, non possono essere richieste a restituzione.

d) Mantenimento del convivente

Il contratto può prevedere un obbligo di mantenimento reciproco o a favore di uno dei conviventi. Ciò può consistere nel versamento di somme di denaro (in unica soluzione o periodicamente), nel trasferimento di beni mobili o immobili, di titoli o di altri diritti.

Tale obbligo può essere subordinato all’esecuzione di determinate prestazioni o comportamenti da parte del beneficiario, quali, ad esempio, la cura della casa, l’assistenza personale o altre attività concordate tra le parti.

Il contratto può inoltre disciplinare le conseguenze dell’inadempimento, ad esempio prevedendo una clausola risolutiva espressa o fissando una penale a carico della parte inadempiente.

e) Mantenimento, istruzione ed educazione dei figli

Il contratto di convivenza può disciplinare i rapporti patrimoniali relativi al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli, gravando su entrambi i genitori l’obbligo di provvedere a tali oneri, in conformità all’art. 30 della Costituzione, secondo cui «è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio».

Tali clausole, pur essendo valide, restano sempre suscettibili di revoca o modifica qualora se ne presenti la necessità per il migliore interesse dei figli, che deve considerarsi preminente rispetto agli interessi dei conviventi.

f) Previsioni contrattuali in caso di incapacità

Ciascun convivente può designare l’altro come proprio amministratore di sostegno qualora dovesse trovarsi temporaneamente o permanentemente nell’incapacità di provvedere autonomamente ai propri interessi patrimoniali o personali.

g) Previsioni in caso di morte del convivente

Al di fuori delle disposizioni testamentarie, i conviventi possono inserire nel contratto clausole operative in caso di morte di uno di essi  purché queste non violino il divieto dei patti successori previsto dalla legge.

Il contratto può altresì prevedere la designazione del convivente superstite come soggetto autorizzato a prendere decisioni in materia di donazione di organi, trattamento del corpo e celebrazioni funerarie (vedi art 1, comma 40, Legge sulle Unioni Civili).

h) Clausole applicabili in caso di cessazione della convivenza

I conviventi possono inoltre regolare in via preventiva gli effetti patrimoniali derivanti dalla cessazione della convivenza, prevedendo, tra l’altro:

  • il riconoscimento di un contributo economico a favore del convivente privo di adeguati redditi. Il contratto può determinarne la misura, le modalità di corresponsione (in unica soluzione o mediante rate periodiche), la durata (ad esempio parametrata alla durata della convivenza) e le modalità operative del pagamento (quali assegno circolare o bonifico bancario);
  • la disciplina della casa adibita a residenza comune, indipendentemente dal fatto che sia di proprietà di uno solo, di entrambi o in locazione. È possibile prevedere, ad esempio, un periodo transitorio durante il quale il convivente non proprietario possa continuare ad abitarvi fino al reperimento di una nuova sistemazione;
  • la sorte dei beni acquistati durante la convivenza, stabilendo espressamente se tali beni debbano considerarsi di proprietà comune di entrambi o, al contrario, se ciascun convivente mantenga la titolarità esclusiva dei beni da lui acquistati nel corso della convivenza.

SI PUÒ MODIFICARE IL CONTRATTO DI CONVIVENZA? 

I conviventi possono liberamente modificare il contratto di convivenza, aggiungendo, eliminando o modificando singole clausole.

Resta tuttavia necessario rispettare le stesse formalità prescritte per la redazione originaria, come stabilito dall’art. 1, comma 51, della Legge sulle Unioni Civili.

CASI DI NULLITÀ DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Ai sensi dell’art. 1, comma 57, della Legge sulle Unioni Civili, il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile, che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, nelle seguenti ipotesi:

  • se è stato stipulato in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
  • se concluso in violazione della norma della medesima legge che definisce i conviventi;
  • se stipulato da persona minorenne;
  • se stipulato da persona interdetta giudizialmente;
  • in caso di condanna di un soggetto per omicidio tentato o consumato nei confronti del convivente.

Inoltre, durante il procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di applicazione di misure cautelari per il delitto di omicidio, gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi fino a quando non viene pronunciata sentenza di proscioglimento.

CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Ai sensi dell’art. 1, comma 59, della Legge sulle Unioni Civili il contratto di convivenza cessa per una delle seguenti cause:

  • accordo delle parti: I conviventi possono decidere di sciogliere consensualmente il contratto di convivenza purché tale accordo rispetti i requisiti di forma prescritti per la stipulazione del contratto (atto pubblico o scrittura privata autenticata);
  • recesso unilaterale: Uno dei conviventi può recedere dal contratto anche senza il consenso dell’altro, sempre rispettando le formalità di legge. In tal caso il professionista che riceve o autentica l’atto è tenuto a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per aggiornare l’anagrafe della convivenza e a notificare copia della dichiarazione di recesso all’altro convivente all’indirizzo indicato nel contratto. Quando la casa familiare è nella disponibilità esclusiva del recedente (nel senso che l’altro convivente non ha alcun titolo sulla stessa), la dichiarazione di recesso deve indicare, a pena di nullità, un termine non inferiore a 90 giorni per consentire all’altro convivente di lasciare l’abitazione;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un’altra persona: In tal caso, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all’altro convivente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto, l’estratto dell’atto di matrimonio o di unione civile;
  • morte di uno dei contraenti: Il contratto di convivenza si scioglie anche per morte di uno dei soggetti che lo hanno stipulato.

Il convivente superstite, o gli eredi del convivente deceduto, devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto l’estratto dell’atto di morte, affinché provveda ad annotare a margine del contratto l’avvenuta risoluzione e a comunicare l’evento all’anagrafe del comune di residenza.

La risoluzione del contratto comporta  altresì lo scioglimento della comunione legale qualora essa sia stata scelta dai conviventi ai sensi del comma 53 della Legge sulle Unioni Civili.

LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO DI CONVIVENZA

Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti.

Per contraenti di diversa cittadinanza, si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.

Sono fatte salve le norme nazionali, europee e internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il contratto di convivenza rappresenta senz’altro uno strumento prezioso per disciplinare in modo chiaro e puntuale i rapporti patrimoniali tra conviventi di fatto.

Esso consente di pianificare sia la gestione della vita comune sia le conseguenze economiche derivanti dalla cessazione della convivenza garantendo maggiore certezza e tutela per entrambe le parti.

Attraverso il contratto di convivenza, pertanto,  le parti hanno la possibilità di regolamentare compiutamente tutti gli aspetti economici e patrimoniali della loro vita in comune riducendo al minimo il rischio di incomprensioni future.

Avvocato Cristiano Galli

 

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