LAVORO SUBORDINATO: COME SI ACCERTA LA SUBORDINAZIONE?
L’evoluzione del mercato del lavoro ed in particolare le esigenze di flessibilità emerse con maggior forza negli ultimi anni hanno generato nuove forme contrattuali nelle quali è sempre più difficile cogliere il discrimine tra lavoro subordinato e autonomia lavorativa.
LA NOZIONE DI LAVORO SUBORDINATO
Il rapporto di lavoro subordinato è comunemente noto come il rapporto di lavoro in cui il lavoratore rende la propria prestazione alle dipendenze o meglio sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro, attività per la quale gli è riconosciuta la retribuzione.
COME SI ACCERTA NEL CASO CONCRETO SE UN RAPPORTO DI LAVORO È SUBORDINATO
Al fine di verificare se un rapporto di lavoro possa essere definito come lavoro subordinato andrà valutato in che modo il datore di lavoro esercita nei confronti della risorsa il potere direttivo, il potere disciplinare e il potere di controllo.
IL POTERE DIRETTIVO
In generale, il potere direttivo sussiste allorquando il datore di lavoro definisce e impone al lavoratore la modalità di esecuzione della prestazione.
Non tutte le prestazioni di lavoro di tipo subordinato necessitano però di una costante supervisione e direzione da parte del datore di lavoro, esistono infatti prestazioni semplici caratterizzate da ripetitività per le quali il potere direttivo del datore di lavoro potrà essere esercitato con minore frequenza o limitato alla sola fase iniziale del rapporto.
IL POTERE DI CONTROLLO
Al potere direttivo è collegato il potere di controllo, quest’ultimo altro non è che la possibilità riconosciuta in capo al datore di lavoro di verificare la conformità dell’operato del lavoratore alle istruzioni impartite.
L’esercizio del potere di controllo può essere ravvisato anche nella singola richiesta di aggiornamenti formulata al dipendente.
Il potere di controllo è a sua volta connesso al potere disciplinare.
IL POTERE DISCIPLINARE
Nel caso in cui il datore di lavoro nell’esercizio del potere di controllo riscontri la violazione del regolamentare aziendale, del codice disciplinare o inadempienze da parte del lavoratore potrà esercitare il potere disciplinare attivando la procedura di contestazione.
L’argomento è stato approfondito in un altro articolo del nostro blog.
Per saperne di più leggi l’articolo Contestazione disciplinare.
Il VINCOLO DI SUBORDINAZIONE NELLA PRASSI
Nella prassi però non è così semplice individuare i contratti la cui esecuzione rappresenti il concetto tradizionale di subordinazione.
Ed invero, i rapporti di lavoro subordinato hanno subito l’influenza prodotta dalle esigenze di flessibilità espressa dal mercato del lavoro.
COSA È CAMBIATO NELLA PRASSI
In primo luogo, è venuta meno la necessità della presenza costante del dipendente nel luogo di lavoro e del rispetto di un preciso orario di lavoro.
Il potere direttivo, il potere di controllo e il potere disciplinare spiegati nel capitolo precedente sono i criteri di massima per identificare se un rapporto di lavoro può essere qualificato come subordinato.
Tuttavia, vi sono alcuni casi in cui non è facile individuare un chiaro esercizio dei poteri datoriali.
Per risolvere i dubbi legati a queste particolari situazioni lavorative, la giurisprudenza è accorsa in aiuto del lavoratore fornendo degli indici sussidiari dai quali può desumersi la natura subordinata del rapporto di lavoro.
INDICI SUSSIDIARI DELLA SUBORDINAZIONE
Partendo dal presupposto che grava sul lavoratore l’onere di fornire la prova della subordinazione, per poter procedere quest’ultimo dovrà cercare di dimostrare ad esempio:
– il requisito causale del recesso, le parti non possono recedere liberamente dal rapporto;
– la natura personale della prestazione;
– la retribuzione determinata in modo fisso o comunque parametrata all’orario di lavoro;
– la prestazione durevole nel tempo, il rapporto di lavoro non può essere occasionale;
– il rispetto degli orari di lavoro predeterminati dal datore di lavoro;
– la necessità di ottenere l’autorizzazione in caso di assenza;
– la consegna di dotazioni aziendali, etc.
Questi sono solo alcuni degli indici forniti dalla giurisprudenza per tentare di risolvere il problema legato all’accertamento della subordinazione.
LAVORO SUBORDINATO: UN CASO PRATICO
Oltre a quanto sinora detto, può essere utile raccontare come la questione dell’accertamento del vincolo della subordinazione è stata affrontata anche in sede giudiziale.
Uno dei casi trattati dallo studio ha avuto ad oggetto il rapporto di lavoro subordinato intercorso per molti anni tra un professionista e una società attiva nel settore farmaceutico.
LA MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL RAPPORTO
In particolare, il lavoratore ha reso la propria prestazione per anni:
– rispettando i turni anticipati per email dall’ufficio che gestiva il personale regolarmente assunto,
– comunicando sempre per tempo i giorni di assenza e concordando con gli altri dipendenti il periodo di assenza per ferie;
– la retribuzione oraria era stata predeterminata e mensilmente il lavoratore percepiva lo stipendio in base alla fattura emessa.
Solo negli ultimi 3 anni erano stati sottoscritti dei contratti di prestazione d’opera professionale di durata annuale.
IL QUESITO GIURIDICO
Il lavoratore si è rivolto al nostro studio per capire se il rapporto di lavoro intercorso tra le parti potesse essere definito subordinato con il conseguente diritto alle differenze retributive e contributive.
ELEMENTI A SOSTEGNO DELLA DOMANDA
A sostegno della propria domanda il lavorato ha recuperato:
– tutte le email ricevute dalla società in cui erano indicati i turni settimanali di tutti i dipendenti;
– le email in cui era la società ad indicare il periodo entro il quale il lavoratore poteva richiedere le ferie;
ULTERIORI PROVE
ha dovuto inoltre dimostrare:
– di aver lavorato per la società in modo esclusivo allegando le certificazioni rese negli anni voleva dar prova della natura subordinata a tempo pieno del rapporto intercorso (il c.d. indice della esclusività della prestazione);
– il potere direttivo e di controllo esercitato dal datore di lavoro, in questo caso, il lavoratore ha dovuto recuperare la corrispondenza intercorsa con la persona che nei fatti era la sua diretta responsabile con potere di controllo (chiedeva con costanza dei report sulle prestazioni svolte) richieste che sono state puntualmente evase dal lavoratore.
Non è stato possibile dare prova del potere disciplinare in quanto la risorsa non ha mai ricevuto lamentele per il suo operato.
SOGGETTI ESCLUSI DALL’ACCERTAMENTO DEL VINCOLO DELLA SUBORDINAZIONE
Nel caso specifico, il lavoratore non poteva richiedere la conversione del rapporto in subordinato a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del d.lgs. 81/2015, in quanto soggetto iscritto ad albo professionale.
LA FASE GIUDIZIALE
Il lavoratore ha presentato ricorso per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro come lavoro subordinato.
Dopo aver depositato il ricorso, le parti hanno raggiunto un accordo sugli importi dovuti a titolo di differenze retributive dirette e differite, il datore di lavoro ha inoltre riconosciuto una somma ulteriore a titolo di risarcimento danni.
Avvocato Francesca Del Duca
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