Rinuncia all’eredità: la guida indispensabile e i 7 errori da evitare

da | Feb 13, 2026 | News

RINUNCIA ALL’EREDITÀ: CHE COS’È

La rinuncia all’eredità è l’atto mediante il quale il chiamato all’eredità dichiara formalmente di non voler acquisire la qualità di erede e, dunque, di non subentrare nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al defunto.

QUANDO CONVIENE FARLA?

La rinuncia l’eredità è una scelta che è utile adottare quando nell’asse ereditario sono presenti solo debiti maturati dal defunto e non sussiste alcun credito oppure quando l’importo dei debiti supera di gran lunga l’importo dei crediti.

QUANDO NON CONVIENE FARLA?

Non conviene procedere con la rinuncia all’eredità nel caso in cui vi sia incertezza circa l’ammontare dei debiti maturati dal defunto.

In questo caso, infatti, è senz’altro preferibile ricorrere all’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario.

Tale istituto consente di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell’erede.

Ciò significa che l’erede non potrà essere costretto a pagare i debiti del defunto oltre quanto abbia percepito per effetto della successione.

CHI PUÒ FARE LA RINUNCIA ALL’EREDITÀ?

Poiché la rinuncia all’eredità è da considerarsi un atto di straordinaria amministrazione, possono compiere tale atto solo i soggetti che hanno la piena capacità legale.

Pertanto, qualora il rinunciante sia:

  •  un minore: la rinuncia viene effettuata dai genitori che devono essere autorizzati dal giudice tutelare;
  • un interdetto, un emancipato o un inabilitato: tali soggetti devono essere rappresentati/assistiti rispettivamente dal tutore o dal curatore previa autorizzazione del giudice tutelare;
  • beneficiario di amministrazione di sostegno, occorre verificare quanto previsto nel decreto di nomina e ottenere, se necessario, l’autorizzazione del Giudice Tutelare.

A seguito della riforma Cartabia, le autorizzazioni di volontaria giurisdizione possono essere richieste anche al notaio, nei casi previsti dalla normativa vigente.

COME SI RINUNCIA ALL’EREDITÀ: LE FORME PREVISTE DALLA LEGGE 

Ai sensi dell’art. 519 c.c. il chiamato che intende rinunciare all’eredità deve fare una dichiarazione davanti al notaio di sua fiducia o al cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.

La rinuncia eseguita in forme diverse da quelle sopra menzionate viene considerata nulla.

Per coloro che sono interessati ad eseguire la dichiarazione di rinuncia innanzi al cancelliere, suggerisco di contattare preventivamente la cancelleria della volontaria giurisdizione del competente Tribunale per fissare un apposito appuntamento.

DOCUMENTI NECESSARI PER ESEGUIRE LA RINUNCIA ALL’EREDITÀ

Di regola, per redigere un atto di rinuncia all’eredità sono necessari i seguenti documenti:

  • certificato di morte;
  • certificato storico di residenza del defunto;
  • codice fiscale del defunto;
  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante ultimo domicilio del defunto;
  • documento d’identità e codice fiscale del rinunciante;
  • copia conforme dell’eventuale testamento;
  • copia conforme del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare (se necessaria).

Nel caso di minori o soggetti sottoposti a tutela, curatela o amministrazione di sostegno, l’autorizzazione si ottiene mediante ricorso da depositare presso la cancelleria del Giudice Tutelare (attualmente con marca da bollo da € 27, salvo aggiornamenti normativi).

TERMINE ENTRO CUI È POSSIBILE FARE LA RINUNCIA ALL’EREDITÀ

La rinuncia all’eredità deve essere effettuata entro termini stabiliti dalla legge, che variano in base alla situazione del chiamato:

  • Entro tre mesi dal decesso, se il chiamato all’eredità è già in possesso dei beni ereditari (in questo caso colui che rinuncia dovrà altresì redigere l’inventario);

  • Entro dieci anni dal decesso, se il chiamato non è in possesso dei beni;

  • Entro il termine stabilito dal giudice, nei casi previsti dall’art. 481 c.c. L’articolo disciplina la cosiddetta actio interrogatoria, ossia una procedura mediante la quale chi ha interesse può chiedere al giudice di accertare se il chiamato all’eredità intende accettarla o rinunciarvi. Il giudice, ricevuta la domanda, fissa un termine entro cui il chiamato deve rendere la propria dichiarazione, così da tutelare gli interessi dei soggetti coinvolti e consentire una corretta amministrazione dell’eredità.

IL CASO PARTICOLARE DI CHI SI TROVA IN POSSESSO DEI BENI: LA NECESSITÀ DI REDIGERE L’INVENTARIO

È fondamentale prestare massima attenzione se il chiamato all’eredità si trova già in possesso dei beni ereditari.

La Corte di Cassazione, infatti, con l’ordinanza n. 36080 del 23 novembre 2021, ha chiarito che in questi casi la rinuncia all’eredità non è valida se non è accompagnata dalla redazione dell’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione.

In altre parole, chi già possiede i beni del defunto (ad esempio il coniuge o un figlio che risiedono nella casa del de cuius), deve provvedere tempestivamente all’inventario: senza questo adempimento, la rinuncia non può essere considerata efficace, e il chiamato all’eredità diventa automaticamente erede “puro e semplice”, con la responsabilità per tutti i debiti del defunto anche oltre il limite dell’attivo ereditario.

Questa regola sottolinea quanto sia importante rispettare i termini legali e gli adempimenti richiesti evitando errori che potrebbero avere conseguenze irreversibili.

EFFETTI DELLA RINUNCIA ALL’EREDITÀ

Ai sensi dell’art. 521 c.c., la rinuncia ha effetto retroattivo, pertanto, chi rinuncia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.

Sempre a mente dello stesso articolo, il rinunciante ha diritto di trattenere quanto ha ricevuto a titolo di donazione o di legato, sino alla concorrenza della porzione disponibile.

Ulteriore effetto creato dalla rinuncia è quello di far passare il diritto di accettare l’eredità nella sfera giuridica di altri soggetti con delle modalità diverse a seconda che si tratti di successione per legge o per testamento.

Nella successione legittima

La quota del rinunciante si accresce a favore degli altri coeredi appartenenti alla medesima categoria.

Se non vi sono altri soggetti dello stesso grado, si passa al grado successivo secondo le regole previste dagli artt. 565 e ss. c.c.

Nella successione testamentaria

In caso di successione testamentaria, la rinuncia di un chiamato non comporta automaticamente che la sua quota vada agli eredi legittimi.

L’art. 523 c.c. prevede infatti una serie di regole che stabiliscono a chi spetti la quota rinunciata seguendo un ordine chiaro: si cerca prima di rispettare la volontà del testatore e, se questa non è espressa, si applicano altri meccanismi previsti dalla legge.

I criteri principali sono:

  1. Sostituzione testamentaria: se il testatore ha indicato un sostituto, la quota rinunciata passa direttamente a quest’ultimo, che subentra nella posizione dell’erede originario.
  2. Rappresentazione: se non è previsto un sostituto, la quota rinunciata può andare ai discendenti del rinunciante secondo le regole della rappresentazione (artt. 467 e ss. c.c.). Questo significa che i figli o i nipoti possono subentrare nella posizione del parente che ha rinunciato. Ad esempio, se un figlio del de cuius rinuncia, la sua quota può spettare ai suoi figli (nipoti del de cuius).
  3. Accrescimento tra coeredi: quando non è possibile applicare la rappresentazione, la quota rinunciata viene ripartita tra gli altri eredi designati nel testamento, aumentando proporzionalmente le loro quote (art. 762 c.c.).
  4. Successione legittima: se nessuno dei criteri precedenti può operare, la quota rinunciata si devolve secondo le regole della successione legittima chiamando gli eredi indicati dalla legge (artt. 456 e ss. c.c.).

LA RINUNCIA ALL’EREDITÀ PUÒ ESSERE IMPUGNATA?

Si.

La rinuncia può essere impugnata:

  • per vizi della volontà (errore, violenza, dolo);

  • dai creditori del rinunciante, qualora la rinuncia arrechi pregiudizio alle loro ragioni.

In quest’ultimo caso, i creditori possono farsi autorizzare dal Tribunale ad accettare l’eredità in luogo del loro debitore, al solo fine di soddisfarsi sui beni ereditari (art. 524 c.c.).

SI PUÒ REVOCARE LA RINUNCIA ALL’EREDITÀ?

Sì, il chiamato all’eredità può revocare la propria dichiarazione di rinuncia anche successivamente alla sua presentazione.

La rinuncia, infatti, non comporta la perdita definitiva del diritto all’eredità: il chiamato può revocarla fintanto che l’eredità non sia stata accettata dai soggetti successivi nella catena ereditaria.

È importante ricordare che la revoca deve avvenire entro il termine massimo di dieci anni dal decesso del defunto, oltre il quale interviene la prescrizione del diritto di accettare l’eredità.

QUANTO COSTA FARE LA RINUNCIA ALL’EREDITÀ?

Rinunciare all’eredità comporta dei costi, ed è importante conoscerli in anticipo per evitare sorprese. Questi costi possono variare leggermente a seconda della modalità scelta ma in generale comprendono:

  • Imposta di registro: la rinuncia all’eredità è soggetta a un’imposta fissa, attualmente pari a €200,00;

  • Marca da bollo: occorre applicare una marca da €16,00 sull’atto di rinuncia;

  • Diritti di cancelleria: se la rinuncia viene effettuata presso la cancelleria del Tribunale, sono dovuti tributi speciali e diritti di copia;

  • Onorario del notaio: se si sceglie di ricorrere a un atto notarile, ai costi sopra indicati si aggiunge l’onorario del notaio, che varia in base alla complessità dell’atto e al professionista. In questi casi è sempre consigliabile richiedere un preventivo.

In ogni caso, è opportuno informarsi preventivamente presso la cancelleria del Tribunale o il notaio prescelto, così da avere un quadro chiaro e completo dei costi da sostenere.

ERRORI ASSOLUTAMENTE DA EVITARE PRIMA DI ESEGUIRE LA RINUNCIA ALL’EREDITÀ

Attenzione: dopo aver illustrato dettagliatamente l’istituto della rinuncia all’eredità è necessario esaminare gli errori che il chiamato all’eredità deve assolutamente evitare di compiere prima di effettuare la rinuncia all’eredità.

Per comprendere la gravità degli effetti che alcuni errori possono creare è fondamentale ribadire un principio cardine in tema di successioni: non è possibile rinunciare all’eredità dopo averla accettata.

Quindi sulla base di questo principio per evitare di incorrere nella situazione appena menzionata in cui risulta impossibile eseguire la rinuncia all’eredità parrebbe sufficiente non accettare l’eredità.

In realtà, non è così semplice perché si possono compiere, anche involontariamente, comportamenti che per legge o giurisprudenza configurano ipotesi di accettazione tacita dell’eredità. 

L’ACCETTAZIONE TACITA DELL’EREDITÀ E I 7 PRINCIPALI ERRORI DA EVITARE

L’accettazione tacita, disciplinata dall’art. 476 c.c., si verifica quando il chiamato all’eredità compie un atto che dimostra in modo inequivocabile la volontà di accettare. In pratica, si tratta di comportamenti che, anche senza dichiararlo esplicitamente, indicano che la persona si comporta come se fosse già erede.

È importante ricordare che, una volta accettata l’eredità, non è più possibile rinunciare.

Per questo motivo, chi si trova nella posizione di chiamato all’eredità deve prestare particolare attenzione a ciò che fa subito dopo il decesso del parente. La giurisprudenza ha individuato alcune situazioni tipiche che costituiscono accettazione tacita e che, quindi, devono essere assolutamente evitate. Tra le più comuni vi sono:

  • Pagare i debiti del defunto utilizzando denaro dell’eredità. Anche se sembra un gesto di responsabilità, può essere interpretato come volontà di accettare.

  • Vendere o disporre dei beni del defunto. Qualsiasi atto di disposizione dei beni ereditari, anche temporaneo, può costituire accettazione tacita.

  • Richiedere la voltura catastale o simili procedure amministrative. Azioni di questo tipo dimostrano un interesse diretto sui beni ereditari.

  • Transigere debiti del defunto. Pagamenti o accordi relativi ai debiti possono essere considerati come manifestazione di volontà di accettare l’eredità.

  • Incassare crediti spettanti al defunto. Anche riscuotere somme dovute al defunto può configurare accettazione tacita.

  • Agire in giudizio come erede. Qualsiasi azione legale esercitata in qualità di erede implica accettazione.

  • Disporre delle somme presenti sul conto corrente del defunto. Qualsiasi movimentazione delle somme del de cuius rientra tra gli atti pericolosi.

Questi sono solo esempi delle situazioni più frequenti ma la casistica è molto ampia.

Ogni comportamento va valutato attentamente, perché anche atti apparentemente innocui possono avere conseguenze legali importanti. Il consiglio pratico è astenersi da qualsiasi azione sui beni del defunto fino a valutare con attenzione la situazione patrimoniale e, se necessario, rivolgersi a un professionista.

IL PAGAMENTO DEL FUNERALE COSTITUISCE ACCETTAZIONE TACITA DELL’EREDITÀ?

Un dubbio frequente riguarda il pagamento delle spese funerarie: può comportare accettazione tacita dell’eredità?

Secondo la giurisprudenza consolidata, il pagamento del funerale non costituisce accettazione tacita ai sensi degli artt. 474 e 476 c.c. Questo perché si tratta di un atto obbligatorio di natura morale e familiare, volto a dare degna sepoltura al defunto, e non di una manifestazione di volontà di acquisire la qualità di erede o di disporre dei beni ereditari (ex multis Tribunale di Benevento, sentenza n. 630 del 2023 e Tribunale di Varese, Ufficio Volontaria Giurisdizione, decreto del 31 ottobre 2011).

Pertanto, un familiare che provvede alle spese funebri può successivamente rinunciare all’eredità senza rischiare di essere considerato erede “puro e semplice”.

È comunque consigliabile non utilizzare denaro già appartenente all’eredità per il funerale, in modo da evitare possibili contestazioni e chiarire che si agisce a titolo personale.

SUGGERIMENTO PRATICO

Non tutti gli atti compiuti dopo il decesso integrano accettazione tacita.

Sono generalmente consentiti, ad esempio, ai sensi dell’art. 460 c.c., gli atti di mera conservazione, di vigilanza e di amministrazione temporanea, purché non implichino la volontà di disporre dei beni ereditari o di assumere la qualità di erede (si pensi ad esempio a tutti quegli atti diretti ad accertare la consistenza e lo stato del patrimonio ereditario).

Poiché taluni atti possono prestarsi a interpretazioni equivoche, è opportuno che il chiamato specifichi espressamente la qualità nella quale agisce.

Ciò al fine di prevenire possibili contestazioni da parte di terzi circa una presunta accettazione tacita dell’eredità.

Un suggerimento pratico di vitale importanza è quello di sottoscrivere sempre eventuali documenti che riguardano tali atti precisando di agire “in qualità di chiamato all’eredità” e non già di erede.

È tuttavia sempre opportuno verificare preventivamente la natura dell’atto che si intende compiere al fine di evitare conseguenze irreversibili.

IN CONCLUSIONE

Visti i possibili rischi che possono derivare dall’adozione di alcuni comportamenti, onde evitare che possano involontariamente configurarsi ipotesi di accettazione tacita dell’eredità, si suggerisce di prestare la massima attenzione agli atti che si compiono subito dopo il decesso del parente.

Nello specifico, si consiglia di evitare il compimento di qualsiasi atto che possa anche indirettamente interessare i beni ereditari e che possa essere valutato come un’accettazione tacita dell’eredità (anche soltanto firmare atti e documenti che potrebbero essere sottoscritti solo dall’erede oppure disporre di somme di denaro depositate nel conto corrente del defunto).

Nell’immediatezza del decesso è sempre meglio non fare nulla.

Ci sarà tempo, infatti, nei giorni successivi per verificare (ovviamente prima di compiere l’atto), se quel determinato atto o azione possa in astratto configurare o meno un’accettazione tacita dell’eredità.

Occorre inoltre non trascurare il rispetto dei termini previsti dalla legge per la rinuncia all’eredità. In particolare, qualora il chiamato si trovi nel possesso dei beni ereditari, il termine si riduce a tre mesi dall’apertura della successione, entro i quali deve essere redatto anche l’inventario. Il mancato rispetto di tali adempimenti può comportare l’acquisto della qualità di erede puro e semplice.

Infatti, non è mai superfluo rammentare che nel momento in cui si diventa eredi si trasferiscono a proprio carico non solo beni e crediti del defunto ma anche tutti i debiti contratti dallo stesso.

Avvocato Cristiano Galli

 

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