ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE: COSA COMPORTA IN CONCRETO?
Molti dei clienti che si rivolgono al nostro studio ci formulano questa domanda: quali conseguenze legali può produrre l’abbandono del tetto coniugale?
Innanzitutto, è doveroso rammentare che a mente dell’art. 143 c.c., i coniugi, dopo aver contratto il matrimonio, acquisiscono numerosi diritti e doveri reciproci.
Tra i doveri descritti dalla norma è ricompreso anche il dovere di coabitazione.
L’abbandono volontario del tetto coniugale compiuto da uno dei coniugi, senza il preventivo accordo con l’altro coniuge e la sussistenza di una giusta causa che possa giustificare l’allontanamento, costituisce senz’altro un comportamento contrario ai doveri coniugali.
Tale condotta produce inevitabilmente delle conseguenze in ambito civile e, in alcuni casi, anche in ambito penale.
Passiamo in rassegna le possibili conseguenze.
CONSEGUENZE CIVILI DELL’ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE
In ambito civile, l’abbandono del tetto coniugale, se valutato dal giudice come privo di giusta causa, può comportare l’addebito della separazione.
Per addebito della separazione si intende la decisione del giudice con cui il medesimo dichiara, dopo aver effettuato tutti gli opportuni accertamenti, che il fallimento dell’unione coniugale è stato determinato da un comportamento del coniuge che ha violato uno o più dei doveri matrimoniali (se vuoi saperne di più sull’addebito della separazione leggi l’articolo del nostro blog Separazione con addebito: cosa significa?).
Tale pronuncia determina due rilevanti conseguenze giuridiche a carico del coniuge ritenuto colpevole:
- la perdita del diritto a percepire l’assegno di mantenimento
- la perdita dei diritti successori nei confronti dell’altro coniuge.
CAUSE CHE GIUSTIFICANO L’ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE
Come indicato in premessa, tuttavia, è opportuno precisare che esistono cause che possono legittimare l’abbandono della casa coniugale da parte di uno dei coniugi, anche in assenza di un accordo preventivo con l’altro.
QUANDO L’ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE PUÒ CONSIDERARSI LEGITTIMO SECONDO LA CASSAZIONE
Come rammentato in più occasioni dalla Suprema Corte di Cassazione l’abbandono volontario del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l’onere incombe a chi ha posto in essere l’abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto (si veda in tal senso Cass. sent. n. 17056/2007, Cass. sent. n. 12373/2005, Cass. sent. n. 10682/2000 e da ultimo Cass. sent. n. 648/2000).
ESEMPI DI CAUSE LEGITTIME DI ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE
Tra le giuste cause che possono legittimare l’abbandono volontario dalla casa coniugale, pertanto, sono senz’altro da ricordare: la violenza (sia essa fisica, verbale o psicologica commessa da un coniuge nei confronti dell’altro coniuge), l’infedeltà coniugale o anche l’esistenza di una crisi coniugale talmente grave da rendere non più tollerabile la convivenza dei coniugi sotto lo stesso tesso.
Un’ulteriore causa che può giustificare l’allontanamento dalla casa coniugale è quella identificata dall’art. 146 c.c. secondo cui “La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare.”.
CONSEGUENZE PENALI DELL’ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE
Vediamo ora quali possono essere le conseguenze penali derivanti dall’abbandono del tetto coniugale.
L’abbandono del tetto coniugale, come condotta presa singolarmente, ad oggi non costituisce di per sé un reato.
Il reato di abbandono del tetto coniugale, infatti, è stato abrogato molti anni fa.
Per configurarsi come reato l’abbandono del tetto coniugale deve essere accompagnato necessariamente da altre violazioni.
L’ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE E LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE
Ciò premesso, l’abbandono della residenza familiare potrebbe integrare una diversa fattispecie delittuosa, ossia il reato di cui all’art. 570 c.p. rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare” che sanziona con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro “Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge…”.
Esaminando il testo normativo emerge chiaramente che la condotta punita non è l’allontanarsi dalla casa coniugale ma il sottrarsi agli obblighi assistenziali.
QUANDO L’ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE NON CONFIGURA REATO
Pertanto, non si configura alcun reato nei casi in cui il soggetto che si è allontanamento momentaneamente dalla casa coniugale abbia comunicato all’altro coniuge la sua nuova dimora, oppure si sia reso sin da subito reperibile dall’altro coniuge e soprattutto abbia continuato a fornire i mezzi di assistenza morale ed economica alla propria famiglia.
ESEMPI PRATICI DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE
Diversamente, potrebbe incorrere nel reato di cui all’art. 570 c.p. ad esempio chi, decidendo di sospendere il pagamento delle rate del mutuo ipotecario stipulato dai coniugi per l’acquisto della casa coniugale, rischi di far perdere alla moglie e ai propri figli la casa in cui vivono.
Ciò in quanto i mezzi di sussistenza di cui all’art. 570 comma 2, c.p., includono infatti quanto è necessario per la sopravvivenza e quindi in primo luogo l’alloggio (vedasi Cass. sent. n. 13900/2012 e Cass., Sez, Un., sent. n. 23866/2013).
IN CONCLUSIONE
Per tutti i motivi sopra illustrati, si consiglia di rivolgersi sempre ad un professionista di fiducia che possa aiutare il cliente a gestire questo delicato passaggio.
E ciò proprio al fine di scongiurare il possibile rischio di commettere eventuali illeciti che potrebbero produrre conseguenze irreparabili in sede processuale.
Avvocato Cristiano Galli
Per approfondire i servizi offerti dallo Studio in merito alla problematica dell’abbandono del tetto coniugale visita la pagina del sito Diritto di famiglia e delle successioni.
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