Diminuzione dell’assegno divorzile per sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato

da | Dic 13, 2024 | News

DIMINUZIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE PER SOPRAVVENUTI ONERI FAMILIARI DELL’OBBLIGATO

Oggi esaminerò una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 19530 del 10 luglio 2023, emessa poco più di una settimana fa, in tema di diminuzione dell’assegno divorzile per sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato.

IL CASO

Il caso riguarda un ex marito che aveva presentato un ricorso ai sensi dell’art. 9 legge 898 del 1970 innanzi al Tribunale di Potenza per ottenere la modifica delle condizioni patrimoniali stabilite nella sentenza di divorzio.

La sentenza prevedeva che l’uomo fosse tenuto a versare un assegno di mantenimento in favore della ex moglie e della figlia.

In seguito al divorzio, tuttavia, il marito aveva contratto nuovo matrimonio da cui, a suo dire, erano discesi maggiori oneri.

Deduceva, inoltre, che la ex moglie successivamente al divorzio aveva acquisito la proprietà di un nuovo immobile e che la figlia, allo stato ultra maggiorenne, avendo terminato il proprio percorso di studi, si trovava nella condizione di poter reperire un lavoro.

LE DECISIONI DEI GIUDICI DI MERITO

Sia il Tribunale di Potenza che la Corte d’Appello di Potenza avevano respinto il ricorso ritenendo che il marito non avesse fornito prove sufficienti a dimostrare che le circostanze sopravvenute avessero effettivamente alterato l’equilibrio economico raggiunto con la sentenza di divorzio.

In particolare, la Corte d’appello di Potenza osservava che il ricorrente aveva dimostrato di aver contratto nuovo matrimonio ma non che da tale condizione fossero discesi maggiori oneri, dato che nessuna prova era stata fornita del fatto che la nuova moglie fosse inidonea al lavoro e a suo esclusivo carico.

I MOTIVI DI RICORSO

Il ricorso dell’ex marito si fondava su numerosi motivi volti a dimostrare come il giudice di prime cure e la Corte d’Appello non avessero valutato correttamente i fatti e le prove documentali che dimostravano l’avvenuto mutamento delle condizioni di vita e reddituali delle parti, circostanza che giustificava la riduzione o l’estinzione dell’assegno di mantenimento.

In particolare, il ricorrente evidenziava che la costituzione di una nuova famiglia comportava, di per sé, nuove spese e un aggravio dei costi.

Inoltre, criticava i giudici per essersi concentrati solo sulle sue condizioni di vita senza considerare quelle delle resistenti, come l’acquisizione di un immobile da parte della ex moglie e l’iscrizione della figlia al centro per l’impiego avvenuta solo dopo l’introduzione della lite.

LA QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA CORTE

Con il ricorso promosso dall’ex marito la Corte è stata chiamata a stabilire se la formazione di una nuova famiglia da parte del coniuge obbligato possa comportare la revoca o la riduzione dell’assegno di mantenimento.

I RIFERIMENTI NORMATIVI

La disposizione normativa che prevede la possibilità di modificare le condizioni stabilite in sede divorzile era in precedenza l’art. 9 della legge n. 898 del 1970 (cd. legge sul divorzio) ed ora, a seguito dell’intervenuta riforma Cartabia, è l’art. 473bis.29 c.p.c.

Entrambi gli articoli subordinano la possibilità di chiedere la revisione delle disposizioni patrimoniali adottate in sede di divorzio al ricorrere di sopravvenuti giustificati motivi.

COSA SI INTENDE PER “GIUSTIFICATI MOTIVI SOPRAVVENUTI”

Quanto al significato da attribuire alla locuzione “giustificati motivi” la giurisprudenza di legittimità ha precisato che i “giustificati motivi” che legittimano la richiesta di revisione dell’assegno divorzile non possono consistere nel mutato indirizzo giurisprudenziale di legittimità (C. Cass., sent. n. 1119/2020).

La revisione dell’assegno divorzile di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9, presuppone l’accertamento di fatti sopravvenuti nelle condizioni economiche degli ex coniugi idonei ad alterare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni di entrambe le parti (ibidem, C. Cass. sent. n. 1119/2020).

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE E I PRINCIPI DI DIRITTO ILLUSTRATI

La decisione della Corte di Cassazione

Dopo aver valutato attentamente tutti i profili di doglianza, gli ermellini hanno accolto il ricorso proposto dall’ex marito rinviando la causa alla Corte d’Appello di Potenza per un nuovo esame della controversia sulla base dei principi di diritto illustrati nel provvedimento.

Secondo la Cassazione, i giudici di merito non avevano considerato adeguatamente la nuova proprietà immobiliare della ex moglie, che rappresenta non solo un valore patrimoniale, ma anche una possibile fonte reddituale. Inoltre, non avevano valutato l’inerzia della figlia nel cercare un impiego dopo aver raggiunto la maggiore età.

La formazione di una nuova famiglia e gli obblighi economici derivanti dal divorzio

Nell’ordinanza in commento, tuttavia, gli ermellini hanno precisato che la formazione di una nuova famiglia, di per sé, non determina automaticamente il venir meno o la riduzione degli oneri conseguenti allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tale fatto deve essere valutato dal giudice come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni originariamente stabilite se e in quanto comporti il sorgere di nuovi obblighi di carattere economico (si veda in tal senso anche Cass. sent. n. 14175/2016).

La valutazione degli oneri sopravvenuti

Pertanto, i giudici di legittimità hanno espressamente chiarito che, qualora a supporto della richiesta di diminuzione dell’assegno divorzile siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell’obbligato, il giudice deve verificare se gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest’ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economica patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell’obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri (C. Cass. sent, n. 21818/2021).

IN CONCLUSIONE

La Corte di Cassazione ha ribadito che la formazione di una nuova famiglia non giustifica automaticamente la riduzione dell’assegno divorzile.

In pratica, chi intende richiedere la modifica deve dimostrare che con la costituzione della nuova famiglia siano effettivamente sorti nuovi obblighi economici e che tali obblighi siano così gravosi da incidere in modo significativo sulla propria condizione economica.

Solo in presenza di tali prove sarà quindi possibile chiedere una revisione delle condizioni stabilite in sede di divorzio.

Avvocato Cristiano Galli

 

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